(Attenzione: Testo non integrale) Copia del testo integrale può essere visionato presso la sede del Collegio IPASVI

Il Testo Unico delle disposizioni concernenti l'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero disciplina l'esercizio professionale ed il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti per cittadini stranieri, non comunitari, regolarmente soggiornanti in Italia (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 139/L alla gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998).

Il Regolamento di attuazione stabilisce, poi le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394). In base alle richiamate disposizioni di legge e regolarmentari tutti i cittadini stranieri, non comunitari, che si trasferiscono in Italia, per brevi o lunghi periodi, allo scopo di esercitare una professione sanitaria devono essere in possesso di un titolo abilitante all'esercizio professionale riconosciuto dal Ministero della sanità e devono iscriversi all'albo professionale dell'ordine o del Collegio professionale o, in mancanza dell'ordine e Collegio professionale, all'elenco speciale tenuto dal Ministero della sanità.

I cittadini stranieri non comunitari già regolarmente soggiornanti in Italia o che hanno già ottenuto un visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro devono richiedere al Ministero della Sanità, direttamente o tramite il datore di lavoro che intende assumerli, il riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio professionale. Il cittadino straniero non comunitario, ancora soggiornante all'estero e che intende trasferirsi in Italia per motivi di lavoro, dipendente o autonomo, può richiedere al Ministero della sanità il riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria che intende esercitare: direttamente; tramite le rappresentanze diplomatiche italiane nel proprio Paese nel caso di iscrizione nelle apposite "liste tenute dalle rappresentanze stesse"; tramite lo "sponsor" in Italia, ossia il soggetto, pubblico o privato, che si fa garante del suo soggiorno in italia per un anno; tramite il datore di lavoro in Italia che intende assumerlo e che presenta all'Ufficio Provinciale del lavoro richiesta nominativa in tal senso.

  1. Cittadini in possesso di un titolo abilitante conseguito in Italia. Tali cittadini:

  1. se regolarmente soggiornanti in Italia alla data del 27 marzo 1998, possono iscriversi direttamente agli ordini e collegi professionali o agli elenchi speciali tenuti dal Ministero della sanità ed esercitare la relativa professione sanitaria;
  2. se regolarmente soggiornanti in Italia in data successiva al 27 marzo 1998 o che, ancorché presenti in italia alla data del 27 marzo 1998, abbiano conseguito il titolo abilitante dopo tale data, possono iscriversi agli ordini e collegi o agli elenchi speciali previo parere favorevole da parte del Ministero della sanità in coerenza con le quote annue massime, previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di stranieri da ammettere sul territorio nazionale per motivi di lavoro. Il parere è richiesto prima di procedere all'iscrizione, direttamente dall'ordine o Collegio professionale.

Non possono usufruire del beneficio dell'iscrizione in deroga al requisito della cittadinanza gli stranieri che hanno conseguito il titolo in Italia a seguito di ammissione in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza. I predetti cittadini, avendo conseguito il titolo abilitante in Italia, sono esonerati dall'accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle specifiche disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

  1. Cittadini in possesso di un titolo abilitante acquisito o riconosciuto in un paese dell'Unione Europea. Cittadini che:

  1. hanno conseguito un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria in un Paese dell'unione,
  2. ovvero hanno conseguito un titolo abilitante in un Paese terzo ed hanno già ottenuto il riconoscimento di tale titolo in un Paese dell'Unione.

Tali cittadini devono presentare al Ministero della Sanità la seguente documentazione:

L'iscrizione agli albi professionali ed elenchi speciali è disposta previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. L'accertamento è svolto, con oneri a carico dell'interessato, a cura degli Ordini e Collegi professionali e del Ministero della Sanità con le modalità appresso indicate.

  1. Cittadini provenienti da un Paese terzo con titolo conseguito in un Paese terzo. Cittadini stranieri, non comunitari che:

  1. sono residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno;
  2. sono residenti all'estero ed intendono trasferirsi in Italia.

Tali cittadini devono richiedere al Ministero della sanità il preventivo riconoscimento del titolo professionale abilitante, presentando la seguente documentazione:

L'iscrizione agli albi professionali ed elenchi speciali è disposta previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. L'accertamento è svolto, con oneri a carico dell'interessato, a cura degli Ordini e Collegi professionali e del Ministero della Sanità con le modalità appresso indicate.

 IPASVI